A chi è rivolto
Ai privati ed ai professionisti
Descrizione
Il Permesso di Costruire è un titolo abilitativo edilizio, rilasciato dal Comune, che consente di eseguire gli interventi indicati all'art. 10 comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., nonché gli interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti (L.R. 21/98) e di recupero funzionale dei rustici (L.R. 9/2003).
Come fare
Accedere allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) con la propria Identità Digitale (SPID/CIE).
Il Permesso di Costruire è un titolo abilitativo edilizio, rilasciato dal Comune, che consente di eseguire gli interventi indicati all'art. 10 comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., nonché gli interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti (L.R. 21/98) e di recupero funzionale dei rustici (L.R. 9/2003).
Il termine per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, che possono diventare centocinquanta nei casi di progetti particolarmente complessi, fatti salvi i termini di sospensione di cui all'art. 20 commi 3 e 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.; per il rilascio del permesso di costruire facoltativo (interventi di cui all'articolo 22, comma 7), il termine per il rilascio è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove non sia opposto motivato diniego, si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.
Il Permesso di costruire è sostituito, qualora sia indetta la conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti di assenso necessari all'esecuzione dell'intervento, dalla determinazione motivata di conclusione del procedimento relativo alla conferenza di servizi, che costituisce, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.
Cosa serve
Per accedere allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) è necessario autenticarsi con la propria Identità Digitale (SPID/CIE).
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Il termine per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, che possono diventare centocinquanta nei casi di progetti particolarmente complessi, fatti salvi i termini di sospensione di cui all'art. 20 commi 3 e 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.; per il rilascio del permesso di costruire facoltativo (interventi di cui all'articolo 22, comma 7), il termine per il rilascio è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove non sia opposto motivato diniego, si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Il termine per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, che possono diventare centocinquanta nei casi di progetti particolarmente complessi, fatti salvi i termini di sospensione di cui all'art. 20 commi 3 e 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.; per il rilascio del permesso di costruire facoltativo (interventi di cui all'articolo 22, comma 7), il termine per il rilascio è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove non sia opposto motivato diniego, si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.
Il Permesso di costruire è sostituito, qualora sia indetta la conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti di assenso necessari all'esecuzione dell'intervento, dalla determinazione motivata di conclusione del procedimento relativo alla conferenza di servizi, che costituisce, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.
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Argomenti:Pagina aggiornata il 13/03/2024